Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Sezione I
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Sezione IV
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Sezione II
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Sezione I
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Sezione III
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Sezione V
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2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV
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1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni
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4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e
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2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
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5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma
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2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.
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1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
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4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di
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1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
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I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca
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previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
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3. Quando i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente
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dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto
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dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
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6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non
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essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme della presente sezione, in quanto compatibili.
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una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.
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amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione
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articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da
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legge 5 luglio 1991, n. 197; il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10
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all'operatività della "Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni; l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800; la legge 31 ottobre